Chi effettua la verifica periodica
1. La verifica periodica agli impianti di pesatura ha lo scopo di accertare se gli strumenti per pesare utilizzati per la funzione di misura legale, riportino le marcature necessarie e se abbiano o meno conservato gli errori massimali tollerati. Il Decreto Ministeriale n.93 del 21/04/2017 prescrive che la verificazione periodica degli strumenti per pesare, a conclusione di un periodo transitorio, sarà affidata a Organismi accreditati da Accredia.
2. La vigilanza del mercato ha lo scopo di verificare che gli strumenti sul
mercato siano stati sottoposti alle procedure di accertamento necessarie e
che siano idonei per l’utilizzo. La vigilanza del mercato è svolta dal Ministero dello sviluppo economico che si avvale delle Camere di Commercio.
3. I controlli casuali o a richiesta degli strumenti in servizio sono effettuati
dalle Camere di commercio quale attività di presidio.
Periodo transitorio
Il nuovo Decreto è in vigore dal 18 settembre 2017.
È stato previsto un periodo transitorio durante il quale potranno ancora svolgere l’attività di verificazione periodica le Camere di commercio ed i laboratori non accreditati da Accredia. Dal 19 marzo 2019 potranno svolgere il servizio di Verifica periodica esclusivamente Organismi accreditati Accredia.
Periodicità della verifica periodica
OGNI ANNO
Strumenti per pesare a funzionamento automatico: selezionatrici ponderali utilizzate per il controllo di prodotti preconfezionati.
Etichettatrici peso/prezzo**.
OGNI 2 ANNI
Altri strumento per pesare a funzionamento automatico (es. riempitivi gravimetriche)
OGNI 3 ANNI
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (pese a ponte, bilance, piattaforme di pesatura, etc.).
** Per gli strumenti per i quali la periodicità della verifica risulta per effetto del nuovo decreto, la prima conseguente verifica successiva può comunque essere svolta entro un anno dall’entrata in vigore del decreto stesso se il relativo termine scade anteriormente (articolo 18 comma 4).
Tempistiche per la richiesta della verifica periodica
I possessori di strumenti metrici per funzioni di misura legali devono richiedere, in base ai termini previsti dalla tipologia dello strumento, la verificazione periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della stessa, l’Organismo accreditato ha l’obbligo di effettuare la verificazione entro 45 gg lavorativi dalla data di ricezione della richiesta e dovrà comunicarne l’esito alla Camera di Commercio entro 10 giorni lavorativi.
Qualora vi sia stata rimozione dei sigilli di garanzia per riparazioni o ordini di
aggiustamento la richiesta della verificazione dovrà avvenire entro 10 giorni
lavorativi dalla riparazione.
Obblighi di un utente metrico
Chi utilizza uno strumento metrico per funzioni di misura legale deve:
– al momento dell’inizio dell’utilizzo dello strumento deve dichiarare alla Camera di Commercio della propria circoscrizione la data di inizio e fine utilizzo entro 30 giorni;
– avere cura del mantenimento del contrassegno di avvenuta verificazione apposto sullo strumento
– avere cura dell’integrità dei sigilli di protezione compresi quelli provvisori applicati dal riparatore
– accertarsi del corretto funzionamento dello strumento e di non utilizzarlo quando riscontri una inaffidabilità dello stesso dal punto di vista metrologico
– conservare il Libretto Metrologico (documento obbligatorio istituito
dal nuovo D.M n° 93)
– richiedere la verificazione periodica secondo le tempistiche e la periodicità
previste.
Cos’è il Libretto Metrologico
Esso rappresenta il documento sul quale devono essere annotate tutte le
attività che vengono svolte sullo strumento: interventi di riparazione che comportino la rimozione dei sigilli, gli esiti delle verifiche periodiche, gli esiti dei controlli casuali effettuati dalla Camera di Commercio.
Il libretto metrologico può essere rilasciato:
– dall’Organismo che effettuerà la prima verificazione periodica dopo l’entrata in vigore del D.M.
– dalla Camera di commercio o dai laboratori che eseguono la verifica periodica nel periodo transitorio
– dal fabbricante dello strumento qualora lo ritenga opportuno.
Modalità della Verifica Periodica
Esito Positivo
In caso di esito positivo viene applicata una targhetta auto adesiva, distruttibile con la rimozione, riportante la data di scadenza della stessa, in colore nero su fondo verde e il logo dell’Organismo che ha effettuato la verificazione.
Esito negativo o caso di riparazione dello strumento con rimozione dei sigilli
In caso di esito negativo viene applicata una targhetta autoadesiva, distruttibile con la rimozione, indicante l’esito negativo in colore nero su fondo rosso. Gli strumenti con esito negativo di verificazione periodica NON possono essere utilizzati.
A riparazione avvenuta il riparatore dovrà apporre un sigillo provvisorio e gli
strumenti potranno essere utilizzati, con i sigilli del riparatore per un massimo di 10 gg e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica (da richiedersi a cura del titolare dello strumento entro 10 gg lav. dall’avvenuta riparazione) fino all’esecuzione della stessa.
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